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GUIDA
alla SALUTE NATURALE
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Manuale di MEDICINE
ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI - Manual of
ALTERNATIVE
MEDICINES
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T.S.O. = TRATTAMENTO SANITARIO
OBBLIGATORIO
DIRITTI dell'UOMO
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Dichiarazione di Pechino
MINISTERO "SALUTE" informato su
DANNI VACCINI
DITTATURA SANITARIA
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Diritti
Traditi 1
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Diritti
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Animali
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MEDICI IMPREPARATI
La Teoria sui germi che
generano malattie e' Falsa
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Norimberga 2
DANNI dei VACCINI
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Potere e Giustizia
L'Aids
e' stato INVENTATO con il VACCINO ORALE per la
Polio in Africa:
http://www.biasco.ch/originedelmale/download/files/Tgcom2.pdf
BARONIE, Universita' e
MEDICI
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Dittatura Sanitaria
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FARMACI e CONTROINDICAZIONI
FILM interessantissimo
da visionare:
http://video.google.it/videoplay?docid=4684006660448941414
Guerra conto le Donne
(con i Vaccini) +
Medici pagati da case
farmaceutiche
"Le persone
disposte a barattare la propria libertà per una
sicurezza temporanea non meritano nessuna delle
due e perderanno entrambe". (frase
attribuita a Benjamin Franklin)
"Se non mettiamo la
Libertà delle
Cure mediche nella
Costituzione, verrà il tempo in cui la
medicina si organizzerà, piano piano e
senza farsene accorgere, in
una
Dittatura
nascosta.
E il tentativo di limitare l'arte della
medicina solo ad una classe di persone,
e
la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la
Bastiglia della scienza medica".
(By
Benjamin Rush, firmatario della
Dichiarazione d'Indipendenza USA - 17 Sett 1787)
Rapporto Flexner e
Dichiarazione di Alma Ata
I dittatori nascosti
(clandestini) della medicina, d’altra parte li
conosciamo molto bene…..; che vestano gli abiti dei
“baroni” e degli “scienziati”, che si mimetizzano nelle
“lobbies
accademiche” od operino nelle
multinazionali del farmaci,
sono loro quelli che “contano” e “governano”
la medicina ufficiale.
Alle menti aperte e liberali il compito di reagire a
questa marea montante di intolleranza anti-scientifica,
prima che questi nuovi tiranni arrivino ad
insegnarci perfino cosa e’ giusto e non e’ giusto
pensare…!
220 anni dopo, questa situazione di
dittatura
sanitaria si e'
realizzata
e TU caro lettore cosa fai per
contrastarla ??
EMEA ha legami
con l'Industria
Farmaceutica
Roma, 09 giu 2006
- "Nessuno ha ricordato una cosa: l'Emea,
l'agenzia europea del farmaco, non dipende
dall'amministrazione comunitaria della sanità ma
da quella dell'industria. Un distinzione che
dovrebbe far riflettere. A Bruxelles la forza
delle lobby è grandissima". L'osservazione è di
Luca Poma, portavoce di "Giu'
le mani dai bambini", Comitato sui disagi
dell'infanzia che raggruppa quasi cento
associazioni di volontariato e promozione
sociale. "Continuano a trattare i bambini come
fossero, dal punto di vista metabolico, degli
adulti", protesta Poma: è "assurdo somministrare
ai bambini
farmaci
pensati per gli adulti.
Soprattutto il Prozac, psicofarmaco molto forte,
che richiede prudenza nella somministrazione
anche negli adulti". Prudenza che "sarebbe stato
naturale attendersi, soprattutto dopo drammatici
fatti di cronaca avvenuti negli Stati uniti -
come le stragi nelle scuole causate da
ragazzi in cura
antidepressiva - ma che non è stata
usata".
Fonte: DIRE
L'F.D.A.
(USA) ha TENUTO NASCOSTE le PROVE della
PERICOLOSITÀ dei CIBI TRANSGENICI
e
di molti Farmaci e Vaccini (vedi
la trasmissione Report -Rai3 del
20704/08)
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Dichiarazione Universale dei
Diritti dell'Uomo
-
Diritti Umani
10 dicembre 1948 - Assemblea Generale dell'ONU
T.S.O.
Trattamento Sanitario obbligatorio
GUIDA all'AUTO DIFESA
+
T.S.O.
Trattamento Sanitario obbligatorio
(stampa alternativa)
DIRITTI dell'UOMO
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DITTATURA SANITARIA
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Diritti Traditi 1
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Diritti
+ DANNI
dei VACCINI - 1
T.S.O. =
Perché un determinato trattamento sanitario
possa essere imposto come obbligatorio dalla
legge, saranno necessari non solo l'assenza di
rimedi
alternativi, ma soprattutto che lo stesso
sia in grado di assicurare, allo stato delle
conoscenze scientifiche, un miglioramento o
quanto meno la conservazione della condizione di
salute di chi vi è assoggettato oltre che degli
altri consociati. E seppure l'obbligo, ricadente
su ciascun individuo, di sottoporsi ad un
trattamento sanitario sarebbe accettabile pure a
costo di qualche "rischio specifico" di
contagio, esso non potrebbe mai postulare
il "sacrificio della
salute di ciascuno per la tutela della salute
degli altri" (Corte Cost. sent. n.
307 del 1990).
Il T.S.O.
(Trattamento Sanitario Obbligatorio) e’ un
provvedimento emanato dal
Sindaco che dispone
che una persona sia sottoposta a cure
psichiatriche contro la sua volonta’,
normalmente attraverso il ricovero presso i
reparti di psichiatria degli ospedali generali
(SPDC - Servizi Psichiatrici di Diagnosi e
Cura).
In alcune zone del
nostro paese e’ uso consolidato attuare il TSO,
oltre che nei reparti psichiatrici, anche presso
il domicilio della persona. Ma in linea generale
e nella stragrande maggioranza dei casi, il
provvedimento di TSO si risolve
nell'accompagnamento coatto, tramite i vigili
urbani, presso i reparti psichiatrici.
La
legge regola due istituti di coercizione: l'A.S.O.
(Accertamento
Sanitario Obbligatorio) e il T.S.O.
(trattamento sanitario obbligatorio).
Il Sindaco puo’
emanare l'ordinanza di TSO nei confronti di un
libero cittadino solo in presenza di due
certificazioni mediche che attestino che:
1 - la persona si trova in una situazione di
alterazione tale da necessitare urgenti interventi
terapeutici.
2 - gli interventi proposti vengono
rifiutati.
3 - non e’ possibile adottare tempestive misure
extraospedaliere.
Le tre condizioni di
cui sopra devono essere presenti
contemporaneamente e devono essere certificate
da un primo medico (che puo’ essere il medico di
famiglia, ma anche un qualsiasi esercente la
professione medica) e convalidate da un secondo
medico che deve appartenere alla struttura
pubblica. La legge non prevede che i due medici
debbano essere psichiatri.
Le certificazioni
oltre a contenere l'attestazione delle
condizioni che giustificano la proposta di TSO,
devono essere motivate nella situazione
concreta. In altre parole non dovrebbero essere
ammesse certificazioni che si limitano alla mera
enunciazione delle tre condizioni, ne’ tantomeno
prestampati. Cosi’ come non dovrebbero essere
prese in considerazione certificazioni che si
limitano alla sola indicazione della
diagnosi. In realta’ l'uso di prestampati e’ una
prassi comune accettata dai sindaci e dai
giudici tutelari che dovrebbero vigilare sul
rispetto delle procedure e delle garanzie
previste dalla legge. (Nella sezione
sentenze trovate alcune decisioni della
magistratura che ratificano l'obbligo
di motivare i TSO in maniera sostanziale e non
meramente formale).
Ricevute le
certificazioni mediche, il sindaco ha 48 ore per
disporre, tramite un'ordinanza, il trattamento
sanitario obbligatorio facendo accompagnare la
persona dai vigili urbani presso un reparto
psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC). In
genere il reparto e’ scelto secondo la
disponibilit dei posti, ma in teoria la legge
fornisce il diritto alla persona di scegliere il
reparto dove essere ricoverati. Va sottolineato
comunque che il TSO puo’ essere realizzato solo
in questi reparti. Qualsiasi altro ricovero in
una qualsiasi altra struttura psichiatrica o
sociale, indipendentemente dalle modalita’ con
cui avviene, e’ da considerarsi sempre
ricovero volontario. Nessuno puo’ essere
trattenuto contro la sua volonta’ presso nessuna
di queste strutture e, in SPDC, cio’ e’
possibile solo in presenza di un provvedimento
di TSO.
Un capitolo
importante in questa fase, non ancora
approfondito e affrontato dal movimento
antipsichiatrico, e’ quello della notifica del
TSO a chi vi e’ sottoposto. In altre parole,
come fa un cittadino a difendersi legalmente
rispetto ad un atto di cui non e’ a conoscenza ?
E ancora, come si fa a sapere quando si e’
obbligati alle cure e quando invece abbiamo ogni
diritto legale di rifiutarle? In genere le
persone si orientano a naso nelle situazioni. Se
si e’ fuori, e’ la presenza dei vigili urbani
che ci fa supporre di essere in TSO; se si e’
gia’ ricoverati, volontari o meno, ci si fa
capire subito che non abbiamo alcun diritto e
dobbiamo sottostare alle cure senza avere
possibilita’ di andarcene o di rifiutarle.
La notifica del
provvedimento va richiesta nel momento in cui
qualcuno ci impone di seguirlo, di assumere una
terapia, di entrare in un reparto. In assenza di
tale provvedimento, infatti, ogni azione di
coazione nei nostri confronti puo’ essere
denunciata come reato penale. Restano fuori le
situazioni in cui puo’ essere invocato l'art. 56
del codice penale sullo stato di necessita’
("non e’ punibile chi ha commesso il fatto per
esservi stato costretto dalla necessità di
salvare sé o d altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti
evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato
al pericolo). Negli altri casi possono
ravvisarsi gli estremi di violenza privata,
sequestro di persona...
Pur se la legge non
dispone esplicitamente l'obbligo di tale
notifica, lo stesso e’ connaturato alla natura
stessa del provvedimento. Il TSO infatti e’ un
provvedimento di limitazione della liberta’
personale (necessita infatti, come vedremo,
della convalida dell'autorita’ giudiziaria) e ha
la forma giuridica dell'ordinanza sindacale che,
come sappiamo, acquista efficacia in ragione
della notifica ai soggetti interessati (si pensi
alle ordinanze di sgombero....). Ciononostante
non ci risulta che tale obbligo venga
soddisfatto da nessuno dei Sindaci italiani che
emanano provvedimenti di TSO. Da qui la
campagna del Comitato d'Iniziativa
Antipsichiatrica che rivendica, fra gli altri,
il diritto alla notifica del TSO a chi vi e’
sottoposto.
Una volta che il
sindaco ha emanato il provvedimento di TSO, e
esso ci è stato notificato, possiamo essere
condotti presso uno dei reparti di psichiatria (SPDC
- servizio psichiatrico diagnosi e cura)
funzionanti presso gli ospedali generali. In
nessun caso possiamo essere condotti contro la
nostra volontà in altre strutture psichiatriche
sia pubbliche che private (reparti universitari,
comunità alloggio, Comunità etc.).
Il Sindaco ha
l'obbligo di inviare il provvedimento di TSO al
Giudice Tutelare (entro le 48 ore successive al
ricovero) per la necessaria convalida. Il
Giudice Tutelare, assunte le informazioni del
caso, convalida il provvedimento entro le 48 ore
successive. La mancata convalida da parte del
Giudice Tutelare del provvedimento fa decadere
automaticamente il TSO.
L'esperienza
maturata negli anni ci dice che il Giudice
Tutelare raramente esercita la sua funzione di
controllo sui TSO.
In genere si limita ad un controllo "formale",
verificando se la documentazione è completa e se
sono stati rispettati i tempi di notifica del
provvedimento etc. In realtà detto controllo
potrebbe avere effetti più incisivi se i Giudici
Tutelari esercitassero concretamente i loro
poteri di convalida (vedi a proposito la
sentenza del pretore di torino).
Una volta ricoverati
in TSO presso il servizio psichiatrico i nostri
diritti (primo fra tutti quello alla libertà di
movimento e di scelta) vengono limitati e siamo
obbligati a subire gli interventi degli
operatori del reparto.Anche in questa situazione
di coazione manteniamo una serie di diritti
inalienabili.
1) Possiamo fare
ricorso al Sindaco contro il TSO. Questa
possibilità, oltre che all'interessato, è
allargata a "chiunque vi abbia interesse"
(quindi anche amici, familiari,
associazioni...).
Il Sindaco deve rispondere entro 10 giorni.
Fatto paradossale se si pensa che il TSO dura di
norma 7 (sette) giorni, eventualmente
prorogabili di 7 giorni in 7 giorni. Se
presentiamo ricorso entro le 48 ore successive
al ricovero, è conveniente mandarne copia al
Giudice Tutelare per attivarne l'azione di
controllo. In caso di risposta negativa, il
ricoverato può presentare richiesta di
revoca direttamente al Tribunale, chiedendo
al contempo la sospensione immediata del TSO e
delegando una persona di sua fiducia per
rappresentarlo in giudizio davanti al Tribunale.
2) Seppure non
possiamo rifiutare le cure, abbiamo senzaltro
diritto di essere informati sulle terapie che ci
sono somministrate e di poter scegliere su un
ventaglio di proposte diverse. In ogni caso, è
conveniente, ove le terapie somministrateci ci
risultino particolarmente invasive, presentare
al responsabile del reparto una dichiarazione di
diffida ai sanitari rispetto alla
somministrazione di terapie che si ritengano
lesive, chiedendo che venga inserita nella
nostra cartella clinica.
3) Anche se ci viene
fatto credere il contrario, il TSO non
giustifica la contenzione o la violenza fisica
ai danni di chi vi è sottoposto. L'uso della
forza deve essere sempre legato alle esigenze
terapeutiche e non travalicare il rispetto della
dignità e dell'integrità fisica della persona.
Non è quindi legalmente ammissibile l'uso
punitivo della contenzione, le violenze fisiche
e verbali degli infermieri, l'essere legati per
un periodo superiore a quello necessario alla
somministrazione di una terapia... Queste
situazioni vanno e possono essere denunciate
alla magistratura.
4) Abbiamo diritto
di comunicare con chi riteniamo opportuno. In
questo senso non è ammissibile una selezione da
parte del personale dei soggetti autorizzati a
entrare in contatto con noi. Ciò è molto
importante perché gli operatori tendono a
limitare l'accesso a coloro che possono darci
una mano a praticare i nostri diritti. In questo
senso è importante per coloro che sono a rischio
di TSO rivolgersi alla sede di
telefono viola più vicina e sottoscrivere la
Procura contro i trattamenti psichiatrici
coatti e l'elettroshock. La procura è un atto
con il quale affermiamo le nostre volontà
rispetto alle cure psichiatriche e diamo mandato
ai soci del Telefono Viola di farle valere.
Il TSO, come abbiamo
detto, ha la durata di 7 giorni. Alla scadenza
il responsabile del reparto deve comunicare al
Sindaco se ritiene necessario prorogare il
trattamento obbligatorio. In caso contrario la
persona viene dimessa, oppure il suo ricovero
viene trasformato in "volontario".
La proroga del TSO
avviene attraverso tutti i passaggi di cui
abbiamo già parlato (ordinanza del sindaco,
convalida del giudice tutelare). Anche nel caso
di proroga, va richiesta la notifica per evitare
di rimanere rinchiusi in reparto pur risultando
formalmente volontari.
Aldilà di quello che
ci lasciano a volte credere, nessuno 'firma' per
la nostra scarcerazione, né è necessario che
qualcuno ci accompagni o si prenda la
'responsabilità' per noi. Chi viene ricoverato
(o si ricovera) in psichiatria non è una persona
incapace e interdetta, per cui mantiene tutti i
diritti e doveri di qualsiasi altro utente della
struttura sanitaria. Una volta venuto meno il
TSO, per scadenza dei termini, revoca o altro,
possiamo chiedere di essere dimessi in ogni
momento e tale richiesta non può essere
disattesa senza integrare gli estremi di reato
del sequestro di persona.
Per le strategie, i
moduli e le prassi di autodifesa vedi la sezione
come difendersi.
Tratto da:
http://isole.ecn.org/antipsichiatria/autotutTSO.html
Commento NdR: quello che e' GRAVISSIMO e'
che il T.S.O. viene utilizzato e
quindi applicato anche per il
rifiuto dei
genitori alle
vaccinazioni, affievolendo con il
Tribunale dei Minori la
patria potesta' ed effettuando la
vaccinazione coatta dei figli, per mezzo dei
Carabinieri, malgrado che la Corte
Costituzionale abbia sentenziato:
T.S.O. = "Perché un determinato
trattamento sanitario possa essere imposto come
obbligatorio dalla legge, saranno necessari non
solo l'assenza di
rimedi
alternativi, ma soprattutto che lo stesso
sia in grado di assicurare, allo stato delle
conoscenze scientifiche, un
miglioramento o quanto meno la
conservazione della
condizione di salute di chi vi è
assoggettato oltre che degli altri consociati. E
seppure l'obbligo, ricadente su ciascun
individuo, di sottoporsi ad un trattamento
sanitario sarebbe accettabile pure a costo di
qualche "rischio specifico" di contagio, esso
non potrebbe mai postulare il "sacrificio
della salute di ciascuno per la tutela della
salute degli altri" (Corte Cost. sent.
n. 307 del 1990).
vedi:
GUIDA all'AUTO DIFESA
+
T.S.O.
Trattamento Sanitario obbligatorio
(stampa alternativa)
DIRITTI dell'UOMO
+
DITTATURA SANITARIA
+
Diritti Traditi 1
+
Diritti
+ DANNI
dei VACCINI
- 2
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La riforma del
sistema psichiatrico italiano, che, con la
legge 180 del 1978, ha visto l'abolizione dei
Manicomi, si è rivelata più verbale che
materiale, riguardando solo i luoghi della
psichiatria, non i trattamenti e le logiche
sottostanti.
Con la chiusura degli Ospedali Psichiatrici si è
verificata una trasformazione che ha visto
sorgere tutta una serie di piccole strutture
preposte all’accoglienza dei vecchi e nuovi
utenti della psichiatria, quali case famiglia,
Centri di Salute Mentale (CSM), centri diurni,
reparti ospedalieri, comunità terapeutiche, ecc,
all’interno dei quali continuano a perpetuarsi
sia l’etichetta di “malato mentale” sia i metodi
coercitivi e violenti della psichiatria. Si sono
conservati dispositivi e strumenti propri dei
manicomi, quali la gestione del tempo
quotidiano, dei soldi, l’obbligo delle cure e il
ricorso alla contenzione fisica.
La legge Basaglia non ha intaccato il fenomeno
dell’internamento, mantenendo inalterato il
principio di manicomialità in base al quale
chiunque può essere arbitrariamente etichettato
come “malato mentale” e rinchiuso. Mentre
l'articolo 32 della Costituzione sancisce il
diritto alla libera scelta del luogo di cura e
la volontarietà delle cure mediche, con la legge
180 e la successiva 833 si sono stabiliti dei
casi in cui il ricovero può essere effettuato
indipendentemente dalla volontà dell'individuo:
è il caso del TSO (Trattamento Sanitario
Obbligatorio) e dell'ASO (Accertamento Sanitario
Obbligatorio).
Nel 1982 la popolazione dei degenti psichiatrici
era calcolata intorno ai 24.118 persone. Nel
1914 tale cifra raggiunse i 54.311 individui,
per impennare ancora toccando, nel 1934, gli
80.000 internati. Su queste stime si mantenne
fino al 1971, anno in cui cominciò a decrescere
gradualmente fino a raggiungere nel 1978 i
54.000 internati, con un movimento annuo di
ricoverati che ammontava a circa 190.000
persone. Nel 1978 esistevano in Italia un
centinaio di istituti (Ospedali Psichiatrici
Provinciali) con una capacità di circa 80.000
posti letto.
Oggi il numero degli internati nel sistema
post-manicomiale è difficilmente calcolabile
perché con l'introduzione del TSO il flusso in
entrata ed in uscita dai reparti nell'arco
dell'anno si è fortemente accelerato, mentre la
diffusione dei trattamenti psichiatrici
extra-ospedalieri è enorme e riguarda ormai più
di 600.000 persone.
Il regime terapeutico imposto dal TSO ha una
durata di 7 giorni e può essere effettuato solo
all'interno di reparti psichiatrici di ospedali
pubblici. Deve essere disposto con provvedimento
del Sindaco del Comune di residenza su proposta
motivata da un medico e convalidata da uno
psichiatra operante nella struttura sanitaria
pubblica. Dopo aver firmato la richiesta di TSO,
il Sindaco deve inviare il provvedimento e le
certificazioni mediche al Giudice Tutelare
operante sul territorio il quale deve notificare
il provvedimento e decidere se convalidarlo o
meno entro 48 ore. Lo stesso procedimento deve
essere seguito nel caso in cui il TSO sia
rinnovato oltre i 7 giorni.
La legge stabilisce che il ricovero coatto può
essere eseguito solo se sussistono
contemporaneamente tre condizioni: l'individuo
presenta alterazioni psichiche tali da
richiedere urgenti interventi terapeutici,
l'individuo rifiuta la terapia psichiatrica,
l'individuo non può essere assistito in altro
modo rispetto al ricovero ospedaliero. Subito ci
troviamo di fronte ad un problema: chi determina
lo “stato di necessità” e l'urgenza
dell'intervento terapeutico? E, in che modo si
dimostra che il ricovero ospedaliero è l'unica
soluzione possibile?
Risulta evidente che le condizioni di attuazione
di un TSO rimandano, di fatto, al giudizio
esclusivo ed arbitrario di uno psichiatra,
giudizio al quale il Sindaco, che dovrebbe
insieme al Giudice Tutelare agire da garante del
paziente, di norma non si oppone.
Per la persona coinvolta l'unica possibilità di
sottrarsi al TSO sta nell'accettazione della
terapia al fine di far decadere una delle tre
condizioni, ma è frequente che il provvedimento
sia mantenuto anche se il paziente non rifiuta
la terapia.
Se, in teoria, la legge prevede il ricovero
coatto solo in casi limitati e dietro il
rispetto rigoroso di alcune condizioni, la
realtà testimoniata da chi la psichiatria la
subisce è ben diversa. Con grande facilità le
procedure giuridiche e mediche vengono aggirate:
nella maggior parte dei casi i ricoveri coatti
sono eseguiti senza rispettare le norme che li
regolano e seguono il loro corso semplicemente
per il fatto che quasi nessuno è a conoscenza
delle normative e dei diritti del ricoverato.
Spesso il paziente non viene informato di poter
lasciare il reparto dopo lo scadere dei sette
giorni ed è trattenuto inconsapevolmente in
regime di TSV (Trattamento Sanitario
Volontario). Persone che si recano in reparto in
regime di TSV sono poi trattenute in TSO al
momento in cui richiedono di andarsene. Diffusa
è la pratica di far passare, tramite pressioni e
ricatti, quelli che sarebbero ricoveri obbligati
per ricoveri volontari: si spinge cioè
l’individuo a ricoverarsi volontariamente
minacciandolo di intervenire altrimenti con un
TSO. La funzione dell'ASO è generalmente quella
di portare la persona in reparto, dove sarà poi
trattenuta in regime di TSV o TSO secondo la
propria accondiscendenza agli psichiatri.
Esemplificativa la vicenda di M. R., condotto al
CSM di Livorno per un ASO il 30 Gennaio 2008: M.
in quella occasione accettò il ricovero
volontario per non incorrere in un TSO, ma il 6
Febbraio, alla sua richiesta di uscire, gli
venne notificato un TSO che lo costrinse a
rimanere in reparto per altre due settimane.
L'obbligo di cura oggi non si limita più alla
reclusione in una struttura, ma si trasforma
nell'impossibilità effettiva di modificare o
sospendere il trattamento psichiatrico per la
costante minaccia di ricorso al ricovero coatto
cui ci si avvale alla stregua di strumento di
oppressione e punizione.
L’attuale situazione è frutto non solo del
potere psichiatrico e della totale mancanza di
informazioni in merito all'istituzione
psichiatrica, ma anche delle pressioni e
intimidazioni più o meno dirette che le persone
finiscono per subire in ambito familiare e
sociale.
Un altro dato non può essere tralasciato: il
grado di spersonalizzazione ed alienazione che
si raggiunge durante una settimana di TSO ha
pochi eguali. Il ricovero coatto rimane un atto
di violenza e rappresenta un grande trauma per
chi lo subisce. Insieme al bombardamento
farmacologico che mira ad annullare la coscienza
di sé della persona e a renderla docile ai ritmi
e alle regole ospedaliere, per i pazienti
considerati “agitati” si ricorre ancora
all'isolamento e alla contenzione fisica.
Riprovevole la vicenda del Giugno 2006 che vide
G. Casu, un venditore ambulante ricoverato in
TSO a Cagliari, morire dopo sette giorni di
contenzione fisica e farmacologia. A seguito di
questo tragico episodio il primario del reparto
è stato sospeso dall’incarico e rinviato a
giudizio per omicidio colposo insieme ad una
collega psichiatra.
Purtroppo i casi di morte in TSO non sono pochi.
Volendone citare alcuni ricordiamo E. Idehen,
morto nel Maggio 2007 a Bologna: l'uomo si era
sottoposto volontariamente alle cure, ma alla
richiesta di andare a casa i medici decisero per
il TSO facendo intervenire la polizia alle sue
insistenze; la versione ufficiale sul decesso
parla di una crisi cardiaca avvenuta mentre
infermieri e poliziotti tentavano di portare
l'uomo nel letto di contenzione. Nel Giugno 2007
a Empoli segue la morte per arresto
cardiocircolatorio di Roberto Melino, un ragazzo
di 24 anni: il giovane era entrato in reparto in
TSV, tramutato, come nel caso precedente, in TSO
alla richiesta di andare a casa; resta da
chiarire se il decesso sia avvenuto per cause
naturali o in seguito alla somministrazione di
qualche farmaco.
By Collettivo
antipsichiatrico Antonin Artaud Pisa – Tratto
da: senzasoste.it -
antipsichiatriapisa@inventati.org
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
T.S.O. è una
rubrica che "l’Incompatibile" dedica alla
conoscenza di una delle tecniche e delle
pratiche più autoritarie della psichiatria
attuale.
Come sempre, anche se siamo contrari per partito
preso, dalla parte della libertà degli
individui, ad ogni trattamento autoritario,
avesse pure le caratteristiche della “terapia”,
quando a quel trattamento la persona non è
d’accordo né consensiente, non ci porremo nei
riguardi della problematica da un punto di vista
ideologico.
La rubrica mira a:
- conoscere il T.S.O. (Trattamento Sanitario
Obbligatorio);
- sviluppare un dibattito contro il TSO;
- dare spazio alle denuncie di chi ha subito la
vessazione del T.S.O.;
- farsi portavoce di tutte quelle lotte contro
il T.S.O. come uno dei momenti più autoritari
della psichiatria attuale, destinata alla Tutela
della Salute Mentale.
L’obiettivo della rubrica vuole essere quello
dell’abolizione di ogni autoritarismo della
medicina di cui il T.S.O. psichiatrico è una
delle massime ma non unica espressione,
dell’abolizione quindi dello stesso T.S.O.
Ci aspettiamo la massima collaborazione da parte
di chi è per un qualche motivo interessato ad
una lotta di dignità degli individui e di
libertà.
By La Redazione di:
incompatibile.altervista.org
vedi:
GUIDA all'AUTO DIFESA
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T.S.O.
Trattamento Sanitario obbligatorio
(stampa alternativa)
DIRITTI dell'UOMO
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dei VACCINI
3
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