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Medicina Alternativa"  
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Alternative Medicine"
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GUIDA alla SALUTE NATURALE 

Manuale di MEDICINE ALTERNATIVE BIOLOGICO NATURALI  -  Manual of ALTERNATIVE MEDICINES

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T.S.O. = TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

DIRITTI dell'UOMO  +  Dichiarazione di Pechino
MINISTERO "SALUTE" informato su DANNI VACCINI
DITTATURA SANITARIA  +  Diritti Traditi 1  +  Diritti
Falsificazioni degli Studi Scientifici  
+  Ricerca Scientifica  +  Bugiardino  Medicina e Potere
Falsita' della medicina ufficiale  +  DIRITTI TRADITI  +  Pubblico Credulone  +  Caduceo
INTEGRATORI (Mineral-Vitaminici) e Farmaci a CONFRONTO  +  Pericolo Farmaci
Inquisizione 
+  Inquisizione religiosa  DIRITTI degli Animali 
+  MEDICI IMPREPARATI
La Teoria sui germi che generano malattie e' Falsa  +  Norimberga 2
DANNI dei VACCINI  +  Potere e Giustizia
L'Aids e' stato INVENTATO con il VACCINO ORALE per la Polio in Africa:
http://www.biasco.ch/originedelmale/download/files/Tgcom2.pdf
BARONIE, Universita' e MEDICI  +  Dittatura Sanitaria  +  FARMACI e CONTROINDICAZIONI
FILM interessantissimo da visionare:  http://video.google.it/videoplay?docid=4684006660448941414
Guerra conto le Donne (con i Vaccini)  +  Medici pagati da case farmaceutiche

"Le persone disposte a barattare la propria libertà per una sicurezza temporanea non meritano nessuna delle due e perderanno entrambe". (frase attribuita a Benjamin Franklin)

"Se non mettiamo la Libertà delle Cure mediche nella Costituzione,  verrà il tempo in cui la medicina si organizzerà, piano piano e  senza farsene accorgere, in una Dittatura nascosta. E il tentativo di limitare l'arte della medicina solo ad una classe di persone, e la negazione di uguali privilegi alle altre “arti”, rappresenterà la Bastiglia della scienza medica". 
(By Benjamin Rush, firmatario  della Dichiarazione  d'Indipendenza USA - 17 Sett 1787)
Rapporto Flexner e Dichiarazione di Alma Ata

I dittatori nascosti (clandestini) della medicina, d’altra parte li conosciamo molto bene…..; che vestano gli abiti dei “baroni” e degli “scienziati”, che si mimetizzano nelle “lobbies accademiche” od operino nelle multinazionali del farmaci,
sono loro quelli che “contano” e “governano” la medicina ufficiale.
Alle menti aperte e liberali il compito di reagire a questa marea montante di intolleranza anti-scientifica, prima che questi nuovi tiranni arrivino ad insegnarci perfino cosa e’ giusto e non e’ giusto pensare…!


220 anni dopo, questa situazione di dittatura sanitaria si e' realizzata
e TU caro lettore cosa fai per contrastarla ??

EMEA ha legami con l'Industria Farmaceutica
Roma, 09 giu 2006 - "Nessuno ha ricordato una cosa: l'Emea, l'agenzia europea del farmaco, non dipende dall'amministrazione comunitaria della sanità ma da quella dell'industria. Un distinzione che dovrebbe far riflettere. A Bruxelles la forza delle lobby è grandissima". L'osservazione è di Luca Poma, portavoce di "Giu' le mani dai bambini", Comitato sui disagi dell'infanzia che raggruppa quasi cento associazioni di volontariato e promozione sociale. "Continuano a trattare i bambini come fossero, dal punto di vista metabolico, degli adulti", protesta Poma: è "assurdo somministrare ai bambini  farmaci pensati per gli adulti.
Soprattutto il Prozac, psicofarmaco molto forte, che richiede prudenza nella somministrazione anche negli adulti". Prudenza che "sarebbe stato naturale attendersi, soprattutto dopo drammatici fatti di cronaca avvenuti negli Stati uniti - come le stragi nelle scuole causate da ragazzi in cura antidepressiva - ma che non è stata usata".
Fonte: DIRE

L'F.D.A. (USA) ha TENUTO NASCOSTE le PROVE della PERICOLOSITÀ dei CIBI TRANSGENICI
 
e di molti Farmaci e Vaccini   (vedi la trasmissione Report -Rai3 del 20704/08)
 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Diritti Umani
10 dicembre 1948 - Assemblea Generale dell'ONU

T.S.O. Trattamento Sanitario obbligatorio

GUIDA all'AUTO DIFESA  +  T.S.O. Trattamento Sanitario obbligatorio (stampa alternativa)
DIRITTI dell'UOMO + DITTATURA SANITARIA  +  Diritti Traditi 1  +  Diritti  +  DANNI dei VACCINI - 1

T.S.O. =  Perché un determinato trattamento sanitario possa essere imposto come obbligatorio dalla legge, saranno necessari non solo l'assenza di rimedi alternativi, ma soprattutto che lo stesso sia in grado di assicurare, allo stato delle conoscenze scientifiche, un miglioramento o quanto meno la conservazione della condizione di salute di chi vi è assoggettato oltre che degli altri consociati. E seppure l'obbligo, ricadente su ciascun individuo, di sottoporsi ad un trattamento sanitario sarebbe accettabile pure a costo di qualche "rischio specifico" di contagio, esso non potrebbe mai postulare il "sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri" (Corte Cost. sent. n. 307 del 1990).

Il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e’ un provvedimento emanato dal Sindaco che dispone che una persona sia sottoposta a cure psichiatriche contro la sua volonta’, normalmente attraverso il ricovero presso i reparti di psichiatria degli ospedali generali (SPDC - Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura).

In alcune zone del nostro paese e’ uso consolidato attuare il TSO, oltre che nei reparti psichiatrici, anche presso il domicilio della persona. Ma in linea generale e nella stragrande maggioranza dei casi, il provvedimento di TSO si risolve nell'accompagnamento coatto, tramite i vigili urbani, presso i reparti psichiatrici.

La legge regola due istituti di coercizione: l'A.S.O. (Accertamento Sanitario Obbligatorio) e il T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio).

Il Sindaco puo’ emanare l'ordinanza di TSO nei confronti di un libero cittadino solo in presenza di due certificazioni mediche che attestino che:
1 - la persona si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici.
2 - gli interventi proposti vengono rifiutati.                                                     
3 - non e’ possibile adottare tempestive misure extraospedaliere.

Le tre condizioni di cui sopra devono essere presenti contemporaneamente e devono essere certificate da un primo medico (che puo’ essere il medico di famiglia, ma anche un qualsiasi esercente la professione medica) e convalidate da un secondo medico che deve appartenere alla struttura pubblica. La legge non prevede che i due medici debbano essere psichiatri.

Le certificazioni oltre a contenere l'attestazione delle condizioni che giustificano la proposta di TSO, devono essere motivate nella situazione concreta. In altre parole non dovrebbero essere ammesse certificazioni che si limitano alla mera enunciazione delle tre condizioni, ne’ tantomeno prestampati. Cosi’ come non dovrebbero essere prese in considerazione certificazioni che si limitano alla sola indicazione della diagnosi. In realta’ l'uso di prestampati e’ una prassi comune accettata dai sindaci e dai giudici tutelari che dovrebbero vigilare sul rispetto delle procedure e delle garanzie previste dalla legge. (Nella sezione sentenze  trovate alcune decisioni della magistratura che ratificano l'obbligo di motivare i TSO in maniera sostanziale e non meramente formale). 

Ricevute le certificazioni mediche, il sindaco ha 48 ore per disporre, tramite un'ordinanza, il trattamento sanitario obbligatorio facendo accompagnare la persona dai vigili urbani presso un reparto psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC). In genere il reparto e’ scelto secondo la disponibilit dei posti, ma in teoria la legge fornisce il diritto alla persona di scegliere il reparto dove essere ricoverati. Va sottolineato comunque che il TSO puo’ essere realizzato solo in questi reparti. Qualsiasi altro ricovero in una qualsiasi altra struttura psichiatrica o sociale, indipendentemente dalle modalita’ con cui avviene, e’ da considerarsi sempre ricovero volontario. Nessuno puo’ essere trattenuto contro la sua volonta’ presso nessuna di queste strutture e, in SPDC, cio’ e’ possibile solo in presenza di un provvedimento di TSO.

Un capitolo importante in questa fase, non ancora approfondito e affrontato dal movimento antipsichiatrico, e’ quello della notifica del TSO a chi vi e’ sottoposto. In altre parole, come fa un cittadino a difendersi legalmente rispetto ad un atto di cui non e’ a conoscenza ? E ancora, come si fa a sapere quando si e’ obbligati alle cure e quando invece abbiamo ogni diritto legale di rifiutarle? In genere le persone si orientano a naso nelle situazioni. Se si e’ fuori, e’ la presenza dei vigili urbani che ci fa supporre di essere in TSO; se si e’ gia’ ricoverati, volontari o meno, ci si fa capire subito che non abbiamo alcun diritto e dobbiamo sottostare alle cure senza avere possibilita’ di andarcene o di rifiutarle.

La notifica del provvedimento va richiesta nel momento in cui qualcuno ci impone di seguirlo, di assumere una terapia, di entrare in un reparto. In assenza di tale provvedimento, infatti, ogni azione di coazione nei nostri confronti puo’ essere denunciata come reato penale. Restano fuori le situazioni in cui puo’ essere invocato l'art. 56 del codice penale sullo stato di necessita’ ("non e’ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o d altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo). Negli altri casi possono ravvisarsi gli estremi di violenza privata, sequestro di persona...

Pur se la legge non dispone esplicitamente l'obbligo di tale notifica,  lo stesso e’ connaturato alla natura stessa del provvedimento. Il TSO infatti e’ un provvedimento di limitazione della liberta’ personale (necessita infatti, come vedremo, della convalida dell'autorita’ giudiziaria) e ha la forma giuridica dell'ordinanza sindacale che, come sappiamo, acquista efficacia in ragione della notifica ai soggetti interessati (si pensi alle ordinanze di sgombero....). Ciononostante non ci risulta che tale obbligo venga soddisfatto da nessuno dei Sindaci italiani che emanano provvedimenti di TSO. Da qui la campagna del Comitato d'Iniziativa Antipsichiatrica che rivendica, fra gli altri, il diritto alla notifica del TSO a chi vi e’ sottoposto.  

Una volta che il sindaco ha emanato il provvedimento di TSO, e esso ci è stato notificato, possiamo essere condotti presso uno dei reparti di psichiatria (SPDC - servizio psichiatrico diagnosi e cura) funzionanti presso gli ospedali generali. In nessun caso possiamo essere condotti contro la nostra volontà in altre strutture psichiatriche sia pubbliche che private (reparti universitari, comunità alloggio, Comunità etc.).

Il Sindaco ha l'obbligo di inviare il provvedimento di TSO al Giudice Tutelare (entro le 48 ore successive al ricovero) per la necessaria convalida. Il Giudice Tutelare, assunte le informazioni del caso, convalida il provvedimento entro le 48 ore successive. La mancata convalida da parte del Giudice Tutelare del provvedimento fa decadere automaticamente il TSO.

L'esperienza maturata negli anni ci dice che il Giudice Tutelare raramente esercita la sua funzione di controllo sui TSO.
In genere si limita ad un controllo "formale", verificando se la documentazione è completa e se sono stati rispettati i tempi di notifica del provvedimento etc. In realtà detto controllo potrebbe avere effetti più incisivi se i Giudici Tutelari esercitassero concretamente i loro poteri di convalida (vedi a proposito la sentenza del pretore di torino).

Una volta ricoverati in TSO presso il servizio psichiatrico i nostri diritti (primo fra tutti quello alla libertà di movimento e di scelta) vengono limitati e siamo obbligati a subire gli interventi degli operatori del reparto.Anche in questa situazione di coazione manteniamo una serie di diritti inalienabili.

1) Possiamo fare ricorso al Sindaco contro il TSO. Questa possibilità, oltre che all'interessato, è allargata a "chiunque vi abbia interesse" (quindi anche amici, familiari, associazioni...).
Il Sindaco deve rispondere entro 10 giorni. Fatto paradossale se si pensa che il TSO dura di norma 7 (sette) giorni, eventualmente prorogabili di 7 giorni in 7 giorni. Se presentiamo ricorso entro le 48 ore successive al ricovero, è conveniente mandarne copia al Giudice Tutelare per attivarne l'azione di controllo. In caso di risposta negativa, il ricoverato può presentare richiesta di revoca direttamente al Tribunale, chiedendo al contempo la sospensione immediata del TSO e delegando una persona di sua fiducia per rappresentarlo in giudizio davanti al Tribunale.

2) Seppure non possiamo rifiutare le cure, abbiamo senzaltro diritto di essere informati sulle terapie che ci sono somministrate e di poter scegliere su un ventaglio di proposte diverse. In ogni caso, è conveniente, ove le terapie somministrateci ci risultino particolarmente invasive, presentare al responsabile del reparto una dichiarazione di diffida ai sanitari rispetto alla somministrazione di terapie che si ritengano lesive, chiedendo che venga inserita nella nostra cartella clinica.

3) Anche se ci viene fatto credere il contrario, il TSO non giustifica la contenzione o la violenza fisica ai danni di chi vi è sottoposto. L'uso della forza deve essere sempre legato alle esigenze terapeutiche e non travalicare il rispetto della dignità e dell'integrità fisica della persona. Non è quindi legalmente ammissibile l'uso punitivo della contenzione, le violenze fisiche e verbali degli infermieri, l'essere legati per un periodo superiore a quello necessario alla somministrazione di una terapia... Queste situazioni vanno e possono essere denunciate alla magistratura.

4) Abbiamo diritto di comunicare con chi riteniamo opportuno. In questo senso non è ammissibile una selezione da parte del personale dei soggetti autorizzati a entrare in contatto con noi. Ciò è molto importante perché gli operatori tendono a limitare l'accesso a coloro che possono darci una mano a praticare i nostri diritti. In questo senso è importante per coloro che sono a rischio di TSO rivolgersi alla sede di telefono viola più vicina e sottoscrivere la Procura contro i trattamenti psichiatrici coatti e l'elettroshock. La procura è un atto con il quale affermiamo le nostre volontà rispetto alle cure psichiatriche e diamo mandato ai soci del Telefono Viola di farle valere.

Il TSO, come abbiamo detto, ha la durata di 7 giorni. Alla scadenza il responsabile del reparto deve comunicare al Sindaco se ritiene necessario prorogare il trattamento obbligatorio. In caso contrario la persona viene dimessa, oppure il suo ricovero viene trasformato in "volontario".

La proroga del TSO avviene attraverso tutti i passaggi di cui abbiamo già parlato (ordinanza del sindaco, convalida del giudice tutelare). Anche nel caso di proroga, va richiesta la notifica per evitare di rimanere rinchiusi in reparto pur risultando formalmente volontari.

Aldilà di quello che ci lasciano a volte credere, nessuno 'firma' per la nostra scarcerazione, né è necessario che qualcuno ci accompagni o si prenda la 'responsabilità' per noi. Chi viene ricoverato (o si ricovera) in psichiatria non è una persona incapace e interdetta, per cui mantiene tutti i diritti e doveri di qualsiasi altro utente della struttura sanitaria. Una volta venuto meno il TSO, per scadenza dei termini, revoca o altro, possiamo chiedere di essere dimessi in ogni momento e tale richiesta non può essere disattesa senza integrare gli estremi di reato del sequestro di persona.

Per le strategie, i moduli e le prassi di autodifesa vedi la sezione come difendersi.
Tratto da: http://isole.ecn.org/antipsichiatria/autotutTSO.html
Commento NdR: quello che e' GRAVISSIMO e' che il T.S.O. viene utilizzato e quindi applicato anche per il rifiuto dei genitori alle vaccinazioni, affievolendo con il Tribunale dei Minori la patria potesta' ed effettuando la vaccinazione coatta dei figli, per mezzo dei Carabinieri, malgrado che la Corte Costituzionale abbia sentenziato:

T.S.O. =  "Perché un determinato trattamento sanitario possa essere imposto come obbligatorio dalla legge, saranno necessari non solo l'assenza di rimedi alternativi, ma soprattutto che lo stesso sia in grado di assicurare, allo stato delle conoscenze scientifiche, un miglioramento o quanto meno la conservazione della condizione di salute di chi vi è assoggettato oltre che degli altri consociati. E seppure l'obbligo, ricadente su ciascun individuo, di sottoporsi ad un trattamento sanitario sarebbe accettabile pure a costo di qualche "rischio specifico" di contagio, esso non potrebbe mai postulare il "sacrificio della salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri" (Corte Cost. sent. n. 307 del 1990).

vedi: GUIDA all'AUTO DIFESA  +  T.S.O. Trattamento Sanitario obbligatorio (stampa alternativa)
DIRITTI dell'UOMO + DITTATURA SANITARIA  +  Diritti Traditi 1  +  Diritti  +  DANNI dei VACCINI - 2

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La riforma del sistema psichiatrico italiano, che, con la legge 180 del 1978, ha visto l'abolizione dei Manicomi, si è rivelata più verbale che materiale, riguardando solo i luoghi della psichiatria, non i trattamenti e le logiche sottostanti.
Con la chiusura degli Ospedali Psichiatrici si è verificata una trasformazione che ha visto sorgere tutta una serie di piccole strutture preposte all’accoglienza dei vecchi e nuovi utenti della psichiatria, quali case famiglia, Centri di Salute Mentale (CSM), centri diurni, reparti ospedalieri, comunità terapeutiche, ecc, all’interno dei quali continuano a perpetuarsi sia l’etichetta di “malato mentale” sia i metodi coercitivi e violenti della psichiatria. Si sono conservati dispositivi e strumenti propri dei manicomi, quali la gestione del tempo quotidiano, dei soldi, l’obbligo delle cure e il ricorso alla contenzione fisica.
La legge Basaglia non ha intaccato il fenomeno dell’internamento, mantenendo inalterato il principio di manicomialità in base al quale chiunque può essere arbitrariamente etichettato come “malato mentale” e rinchiuso. Mentre l'articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla libera scelta del luogo di cura e la volontarietà delle cure mediche, con la legge 180 e la successiva 833 si sono stabiliti dei casi in cui il ricovero può essere effettuato indipendentemente dalla volontà dell'individuo: è il caso del TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e dell'ASO (Accertamento Sanitario Obbligatorio).
Nel 1982 la popolazione dei degenti psichiatrici era calcolata intorno ai 24.118 persone. Nel 1914 tale cifra raggiunse i 54.311 individui, per impennare ancora toccando, nel 1934, gli 80.000 internati. Su queste stime si mantenne fino al 1971, anno in cui cominciò a decrescere gradualmente fino a raggiungere nel 1978 i 54.000 internati, con un movimento annuo di ricoverati che ammontava a circa 190.000 persone. Nel 1978 esistevano in Italia un centinaio di istituti (Ospedali Psichiatrici Provinciali) con una capacità di circa 80.000 posti letto.
Oggi il numero degli internati nel sistema post-manicomiale è difficilmente calcolabile perché con l'introduzione del TSO il flusso in entrata ed in uscita dai reparti nell'arco dell'anno si è fortemente accelerato, mentre la diffusione dei trattamenti psichiatrici extra-ospedalieri è enorme e riguarda ormai più di 600.000 persone.
Il regime terapeutico imposto dal TSO ha una durata di 7 giorni e può essere effettuato solo all'interno di reparti psichiatrici di ospedali pubblici. Deve essere disposto con provvedimento del Sindaco del Comune di residenza su proposta motivata da un medico e convalidata da uno psichiatra operante nella struttura sanitaria pubblica. Dopo aver firmato la richiesta di TSO, il Sindaco deve inviare il provvedimento e le certificazioni mediche al Giudice Tutelare operante sul territorio il quale deve notificare il provvedimento e decidere se convalidarlo o meno entro 48 ore. Lo stesso procedimento deve essere seguito nel caso in cui il TSO sia rinnovato oltre i 7 giorni.
La legge stabilisce che il ricovero coatto può essere eseguito solo se sussistono contemporaneamente tre condizioni: l'individuo presenta alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, l'individuo rifiuta la terapia psichiatrica, l'individuo non può essere assistito in altro modo rispetto al ricovero ospedaliero. Subito ci troviamo di fronte ad un problema: chi determina lo “stato di necessità” e l'urgenza dell'intervento terapeutico? E, in che modo si dimostra che il ricovero ospedaliero è l'unica soluzione possibile?
Risulta evidente che le condizioni di attuazione di un TSO rimandano, di fatto, al giudizio esclusivo ed arbitrario di uno psichiatra, giudizio al quale il Sindaco, che dovrebbe insieme al Giudice Tutelare agire da garante del paziente, di norma non si oppone.
Per la persona coinvolta l'unica possibilità di sottrarsi al TSO sta nell'accettazione della terapia al fine di far decadere una delle tre condizioni, ma è frequente che il provvedimento sia mantenuto anche se il paziente non rifiuta la terapia.
Se, in teoria, la legge prevede il ricovero coatto solo in casi limitati e dietro il rispetto rigoroso di alcune condizioni, la realtà testimoniata da chi la psichiatria la subisce è ben diversa. Con grande facilità le procedure giuridiche e mediche vengono aggirate: nella maggior parte dei casi i ricoveri coatti sono eseguiti senza rispettare le norme che li regolano e seguono il loro corso semplicemente per il fatto che quasi nessuno è a conoscenza delle normative e dei diritti del ricoverato.
Spesso il paziente non viene informato di poter lasciare il reparto dopo lo scadere dei sette giorni ed è trattenuto inconsapevolmente in regime di TSV (Trattamento Sanitario Volontario). Persone che si recano in reparto in regime di TSV sono poi trattenute in TSO al momento in cui richiedono di andarsene. Diffusa è la pratica di far passare, tramite pressioni e ricatti, quelli che sarebbero ricoveri obbligati per ricoveri volontari: si spinge cioè l’individuo a ricoverarsi volontariamente minacciandolo di intervenire altrimenti con un TSO. La funzione dell'ASO è generalmente quella di portare la persona in reparto, dove sarà poi trattenuta in regime di TSV o TSO secondo la propria accondiscendenza agli psichiatri. Esemplificativa la vicenda di M. R., condotto al CSM di Livorno per un ASO il 30 Gennaio 2008: M. in quella occasione accettò il ricovero volontario per non incorrere in un TSO, ma il 6 Febbraio, alla sua richiesta di uscire, gli venne notificato un TSO che lo costrinse a rimanere in reparto per altre due settimane.
L'obbligo di cura oggi non si limita più alla reclusione in una struttura, ma si trasforma nell'impossibilità effettiva di modificare o sospendere il trattamento psichiatrico per la costante minaccia di ricorso al ricovero coatto cui ci si avvale alla stregua di strumento di oppressione e punizione.
L’attuale situazione è frutto non solo del potere psichiatrico e della totale mancanza di informazioni in merito all'istituzione psichiatrica, ma anche delle pressioni e intimidazioni più o meno dirette che le persone finiscono per subire in ambito familiare e sociale.
Un altro dato non può essere tralasciato: il grado di spersonalizzazione ed alienazione che si raggiunge durante una settimana di TSO ha pochi eguali. Il ricovero coatto rimane un atto di violenza e rappresenta un grande trauma per chi lo subisce. Insieme al bombardamento farmacologico che mira ad annullare la coscienza di sé della persona e a renderla docile ai ritmi e alle regole ospedaliere, per i pazienti considerati “agitati” si ricorre ancora all'isolamento e alla contenzione fisica.
Riprovevole la vicenda del Giugno 2006 che vide G. Casu, un venditore ambulante ricoverato in TSO a Cagliari, morire dopo sette giorni di contenzione fisica e farmacologia. A seguito di questo tragico episodio il primario del reparto è stato sospeso dall’incarico e rinviato a giudizio per omicidio colposo insieme ad una collega psichiatra.
Purtroppo i casi di morte in TSO non sono pochi. Volendone citare alcuni ricordiamo E. Idehen, morto nel Maggio 2007 a Bologna: l'uomo si era sottoposto volontariamente alle cure, ma alla richiesta di andare a casa i medici decisero per il TSO facendo intervenire la polizia alle sue insistenze; la versione ufficiale sul decesso parla di una crisi cardiaca avvenuta mentre infermieri e poliziotti tentavano di portare l'uomo nel letto di contenzione. Nel Giugno 2007 a Empoli segue la morte per arresto cardiocircolatorio di Roberto Melino, un ragazzo di 24 anni: il giovane era entrato in reparto in TSV, tramutato, come nel caso precedente, in TSO alla richiesta di andare a casa; resta da chiarire se il decesso sia avvenuto per cause naturali o in seguito alla somministrazione di qualche farmaco.

By Collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud Pisa – Tratto da: senzasoste.it  - antipsichiatriapisa@inventati.org

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T.S.O. è una rubrica che "l’Incompatibile" dedica alla conoscenza di una delle tecniche e delle pratiche più autoritarie della psichiatria attuale
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Come sempre, anche se siamo contrari per partito preso, dalla parte della libertà degli individui, ad ogni trattamento autoritario, avesse pure le caratteristiche della “terapia”, quando a quel trattamento la persona non è d’accordo né consensiente, non ci porremo nei riguardi della problematica da un punto di vista ideologico.
La rubrica mira a:
- conoscere il T.S.O. (Trattamento Sanitario Obbligatorio);
- sviluppare un dibattito contro il TSO;
- dare spazio alle denuncie di chi ha subito la vessazione del T.S.O.;
- farsi portavoce di tutte quelle lotte contro il T.S.O. come uno dei momenti più autoritari della psichiatria attuale, destinata alla Tutela della Salute Mentale.
L’obiettivo della rubrica vuole essere quello dell’abolizione di ogni autoritarismo della medicina di cui il T.S.O. psichiatrico è una delle massime ma non unica espressione, dell’abolizione quindi dello stesso T.S.O.
Ci aspettiamo la massima collaborazione da parte di chi è per un qualche motivo interessato ad una lotta di dignità degli individui e di libertà.

By La Redazione di: incompatibile.altervista.org 


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